Imposta Municipale Propria (IMU)

Il calcolo dell’IMU dovrà riguardare qualsiasi altro immobile di Sua proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

Ultima modifica 22 maggio 2024

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Imposte

A decorrere dall’01.01.2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU (accorpando, in parte, la precedente TASI), che continua a non applicarsi al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si utilizzano l’aliquota e la detrazione adottate dal Comune, in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Dal 2020 è dovuta l’IMU anche per i fabbricati ad uso strumentale mentre i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (beni merce) sono tornati ad essere esenti dal 2022, avendo scontato l’imposta solo per le annualità 2020 e 2021.

Uso Gratuito

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per usufruire dell’agevolazione è prevista una sola forma di comodato gratuito con i seguenti requisiti:

  • Il comodante/soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • Se possiede due abitazioni, devono essere nello stesso Comune, di cui una obbligatoriamente è l’abitazione principale per il proprietario (comodante) e l’altra l’abitazione in cui risiede chi lo occupa (comodatario);
  • Il comodato è possibile solo tra genitori/figli. Sono esclusi comodati al di fuori del primo grado in linea retta;
  • Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato, ma deve essere registrato apposito atto presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
  • Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9);
  • Non è possibile effettuare due comodati nello stesso Comune.

Versamenti IMU

I versamenti devono essere effettuati mediante modello F24 alle seguenti scadenze:

  • Acconto o soluzione Unica entro il 16 giugno (o primo giorno lavorativo seguente);
  • Saldo entro 16 Dicembre (o primo giorno lavorativo seguente).

Qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nella Sua posizione contributiva, Le chiediamo di volerla gentilmente segnalare scrivendo all' indirizzo d posta elettronica tributi@comune.tavernolesulmella.bs.it

Collegamenti esterni: 

Delibera_valore_aree
22-05-2024

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regolamentoimu2023
22-05-2024

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deliberaaliquoteimu2023
22-05-2024

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