IMU

L'Imposta Municipale Unica (IMU), istituita a decorrere dall'anno 2012 con D.Lgs. n. 23/2011, ha come presupposto il possesso di immobili. Sono soggetti passivi il proprietario o titolare di diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing, se l'immobile - anche da costruire o in corso di costruzione - è concesso in locazone finanziaria.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato, ex art. 5 D.Lgs. 504/92, moltipliplicando la rendita iscritta a catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutatata del 5% per i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati di classe A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della classe A/10

- 140 per i fabbricati di classe B, C/3 C/4, C/5

- 80 per i fabbricati di classe D/5 e A/10

- 60 per i fabbricati di classe D, eccetto i D/5; il moltiplicatore si eleva a 60 dal 1 gennaio 2013

- 55 per i fabbricati di classe C/1

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione.

L'aliquota di base è pari allo 0,76%, modificabile dai Comuni sino di 0,3 punti percentuali. Nell'anno 2012 la metà di tale aliquota base (0,38%) è riservata allo Stato.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze, modificabile dai comuni sino di 0,2 punti percentuali, intendendendosi per essa l'unità immobiliare unica nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze possono intendersi unicamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria. A decorrere dal 2014 sono esenti dall'imposta tutte le abitazioni principali non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; nel caso di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorabile di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente in tale abitazione, per un importo massimo di euro 400. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

L'aliquota è ridotta allo 0,2%, riducibile dai comuni sino allo 0,1%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del DL 557/1993 convertito con mod. in L. 133/1994. Tali fabbricati, così come i terreni agricoli, sono esenti dall'imposta se ubicati nei comuni classificati come montani o parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT.

Le aliquote IMU sono attualmente fissate dal Comune come segue:

0,6% per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, con detrazione di euro 200,00 (le restanti categorie sono esenti)

0,96% per gli altri immobili.

Allegati

Delibera aliquote 2019

Regolamento_IUC_IMU

Delibera_valore_aree

Note: Delibera_valore_aree

Ultima modifica: Mar, 28/05/2019 - 18:47